Organi Collegiali

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La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto).

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

CONSIGLIO DI INTESEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE.

Consiglio di intersezione (Infanzia). Tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolasticoo un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di interclasse (Primaria). Tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe (Scuola Secondaria di primo grado). Tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolasticoo un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al DirigenteScolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.

Riferimento normativo art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, personale tecnico e amministrativo, variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.

Tutti i genitori hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Riferimenti normativi art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

Pubblicato il 22-09-2020